LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, NUMERO 2648 DEL 6 FEBBRAIO 2026 – LESIONE AL PRINCIPIO DI APPARENZA TITOLATA?
La Sezione II della Corte di Cassazione con la sentenza numero 2648 del 6 febbraio 2026 ha enunciato la nullità del testamento pubblico dettato al Notaio, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (autorizzato espressamente dal giudice tutelare), da una persona capace di intendere e di volere ma sottoposta ad amministrazione di sostegno ai sensi degli articoli 404 e ss. del codice civile.
Prima di indagare i possibili contrasti della pronuncia della Corte con il principio della c.d. “apparenza titolata” è interessante soffermarci su due specifici aspetti sostenuti dai Giudici di legittimità nel fondare la loro decisione.
Il primo, è che il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, o il decreto successivamente emesso dal giudice tutelare ex articolo 411 comma 4, codice civile, che intenda escludere la capacità di testare del soggetto ammesso al beneficio dell’amministrazione di sostegno, per intaccare tale capacità, dev’essere compiutamente motivato sia in riferimento alle condizioni psico-fisiche del soggetto protetto ed al suo interesse, sia in relazione agli interessi alla libertà di manifestazione e mancanza di condizionamento della sua volontà testamentaria, che nel caso del testamento pubblico sono alla base delle rigide disposizioni degli articoli 603 comma 2° cod. civ. e 54 del R.D. n. 1326/1914.
Come noto il decreto con cui l’amministrazione di sostegno viene aperta non determina uno status di incapacità dell’amministrato a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato; dispone quali atti richiedano l’assistenza da parte dell’amministratore e/o l’autorizzazione da parte del giudice tutelare, contiene misure adatte alla protezione dell’amministrato da costruirsi il più possibile “tagliate su misura”; il tutto previo esame dell’amministrando eseguito dal giudice tutelare.
Di regola, quindi il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno (ai sensi dell’articolo 409, comma 1, del codice civile), e quindi anche la capacità di donare e di testare, fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l’esercizio del potere previsto dall’articolo 411, comma quarto, del codice civile, e dopo la riforma Cartabia anche il Notaio rogante il testamento del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, possano imporre la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario.
Il secondo è dato da ciò, che data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all’atto di disporre l’amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare completamente estraneo. In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo.
Enunciati questi due principi decisivi, la Corte chiarisce che nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell’atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l’ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell’amministratore di sostegno c.d. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti .
Il provvedimento del giudice tutelare che ha autorizzato il testamento de quo non ha tenuto conto che il testamento pubblico, in base quanto disposto dall’articolo 603, comma 2, del codice civile, è un atto personalissimo che non ammette alcuna rappresentanza, o assistenza (salvo i casi particolari del muto e del sordo regolati dal comma quarto dell’articolo 603 del codice civile e dalla legge notarile), e presuppone che il testatore esprima liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del Notaio e di due testimoni, che il Notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, dia atto delle compiute formalità, e ne dia lettura alla presenza dei testimoni prima della sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei.
L’autorizzazione emessa dal giudice tutelare sulla base del ricorso presentato dall’amministratore di sostegno, per i giudici di legittimità, non era quindi idonea né ad escludere la capacità di testare – posto che tale esclusione non era stata prevista nel decreto di apertura della stessa amministrazione di sostegno – né ad imporre o a consentire al Notaio di far assistere all’atto l’amministratore di sostegno.
Conseguentemente, i giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto che la condotta del Notaio abbia quindi violato sia l’articolo 603 del codice civile, per aver previsto che le volontà fossero esposte dinanzi a soggetto intervenuto per assistere la testatrice proprio in quella esposizione (un essendo un testimone), sia l’articolo 54 del Regio Decreto del 10 settembre 1914 numero 1326, che non permette di intervenire ad un atto rogato dal Notaio a soggetti (nel caso di specie l’amministratore di sostegno) che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati, proprio per garantire la libera formazione della volontà negoziale.
A questo punto però è sicuramente interessante leggere con occhio critico la sentenza e analizzare come il decreto emesso dal giudice tutelare ex articolo 411 comma 4, codice civile rientri, il quale è uno dei provvedimenti di volontaria giurisdizione è soggetto all’applicazione del principio della c.d. “apparenza titolata”.
In particolare, l’unico limite posto dall’articolo 742 codice di procedura civile all’efficacia retroattiva della revoca o modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, è dato dalla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede ed in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca stessa.
La norma trova giustificazione nel principio della c.d. apparenza titolata cioè nella tutela dei terzi che, in buona fede appunto, abbiano fatto affidamento sull’esistenza di un provvedimento che, per essere stato emanato da un giudice, doveva presumersi legittimo (proprio come nel caso di specie ove il soggetto sanzionato è il Notaio).
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 417 del 1952, ha, infatti, rilevato che «l’emanazione del decreto di autorizzazione determina una situazione apparentemente legittima, tale da impedire che l’annullamento del provvedimento stesso abbia efficacia in danno del terzo che in buona fede si è reso acquirente dei beni» (conf. Cass. 29 dicembre 1960 n. 3322; Cass. 5 settembre 1984 n. 4764).
Per la dottrina pressoché unanime i Terzi sono coloro che non hanno partecipato al procedimento di volontaria giurisdizione nel quale estato emesso il provvedimento, successivamente modificato, revocato o dichiarato inefficace, ma che sono stati parto ovvero artefici del negozio concluso in forza di quel provvedimento.
Il diritto e la legittimità dell’operato del terzo rimangono salvi quando concorrano tre presupposti:
- esistenza del provvedimento: ai fini della tutela del terzo è necessario cioè che esista un provvedimento, ancorché invalido (annullabile o persino nullo), e che esso venga meno dopo che la convenzione sia stata conclusa;
- convenzione anteriore alla modifica o alla revoca: solo quando la convenzione del terzo è posteriore alla revoca o modifica, nessun diritto può da quest’ultimo essere invocato, anche se sussista la buona fede;
- buona fede: la buona fede si identifica nella convinzione di aver acquistato un a) diritto sulla cosa ovvero b) la legittimazione a porre in essere un determinato atto/fatto giuridico attraverso un titolo che si riteneva idoneo, ma che non lo è più, giacché il provvedimento di volontaria giurisdizione che lo autorizzava era viziato nel merito o nella legittimità. La buona fede si presume e ciò, sia perché la presunzione stabilita in tema di possesso dall’articolo 1147 del codice civile ha carattere generale, sia perché essa deriva dall’apparenza di legittimità del provvedimento del giudice.
Ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti romani, il diritto e la soprattutto la legittimazione ad agire del terzo sono fatti salvi e ciò avviene a prescindere da quali siano i motivi della revoca o della modifica del decreto autorizzativo (riguardino essi il merito o la legittimità del provvedimento), e senza distinguere fra vizi che ne importano annullabilità o da nullità.
In conclusione, quindi, la Corte di Cassazione con la sentenza la sentenza numero 2648 del 6 febbraio 2026 ha sancito la nullità del testamento pubblico redatto da un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno se l’amministratore è presente all’atto, definendo il testamento un atto “personalissimo” non suscettibile di assistenza, nemmeno mediante l’espressa e specifica l’autorizzazione del giudice tutelare e ha sancito che l’autorizzazione emessa dal giudice tutelare sulla base del ricorso presentato all’amministratore di sostegno non era idonea né ad escludere la capacità di testare – posto che tale esclusione non era stata prevista nel decreto di apertura della stessa amministrazione di sostegno – né ad imporre o a consentire al Notaio di far assistere all’atto l’amministratore di sostegno senza però prendere in considerazione il fatto il che la legittimazione dell’operato del Notaio si possa esser fondata sul principio, sancito dalle Sezioni Unite e della dottrina maggioritaria, della c.d. apparenza titolata.
Avv. Enrico Marzano
LINARES PIZZO – NOTAI ASSOCIATI

