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Plurime abitazioni familiari ed esenzione dall’IMU

17 Ottobre - Diritto tributario e fiscalità

IMU e abitazione principale

 

La sentenza della Corte costituzionale 209/2022 ha chiarito l’interpretazione delle norme sull’esenzione dell’IMU per l’abitazione principale, introducendo maggiore attenzione alle condizioni soggettive e oggettive dei contribuenti. Nel caso prospettato, in cui i coniugi risiedano in due abitazioni diverse, entrambe di proprietà di uno solo dei due (ad esempio, il marito), la situazione deve essere analizzata alla luce della normativa attuale.

 

1) Esenzione IMU e definizione di abitazione principale

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 741, lettera b, legge 160/2019) definisce “abitazione principale” l’immobile in cui:

  • il soggetto passivo “dimora abitualmente”;
  • e risiede “anagraficamente”.

Questi due requisiti devono essere contemporaneamente soddisfatti per ottenere l’esenzione dall’IMU sull’immobile considerato abitazione principale.

 

2) Proprietà e residenza dei coniugi

La Corte costituzionale, con la sentenza 209/2022, ha stabilito che l’esenzione IMU può essere applicata solo a una “singola abitazione principale” per nucleo familiare, salvo che i coniugi abbiano residenze diverse per comprovati motivi (es. lavoro, salute, etc.) e ciascuno dimori abitualmente nell’immobile dove risiede.

 

3) Caso specifico: due abitazioni di proprietà del marito

L’immobile in cui il marito risiede anagraficamente e dimora abitualmente è considerato “abitazione principale” e beneficia dell’esenzione IMU.

L’altro immobile, pur essendo abitato dalla moglie, non soddisfa i requisiti per l’esenzione perché non si configura come abitazione principale del soggetto passivo (il marito), che è il proprietario unico. Pertanto, su questo secondo immobile l’IMU è dovuta.

 

4) Cointestazione o proprietà individuale degli immobili

Non è necessario che gli immobili siano cointestati ai fini dell’esenzione. Tuttavia, ogni soggetto passivo può beneficiare dell’esenzione solo per l’immobile che possiede e in cui risiede e dimora abitualmente.

Se gli immobili fossero intestati separatamente (uno al marito e uno alla moglie), e ciascuno dimorasse abitualmente e risiedesse nell’immobile di proprietà, entrambi potrebbero beneficiare dell’esenzione, a condizione che vi siano comprovati motivi che giustifichino le residenze separate.

Nel caso di cui sopra l’immobile esente sarà quello in cui il marito, proprietario unico di entrambi, dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’altro immobile, anche se utilizzato dalla moglie, non può beneficiare dell’esenzione perché non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa.