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LE ASSEMBLEE TELEMATICHE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI: TRA NORMATIVA EMERGENZIALE E MASSIME DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 2025 il Decreto Legge n. 200 del 2025, il quale ha introdotto disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2026).
Nello specifico, è stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità a distanza, e tramite ricorso al rappresentante designato, introdotte dall’articolo 106 D.L. 18/2020 per le società con azioni quotate, le quali potranno ricorrere in via esclusiva e in deroga alle disposizioni statutarie, all’istituto del rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle assemblee mediante strumenti telematici è interessante porre l’attenzione sulla Massima n. 216 del 25 novembre 2025 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società.
Con tale documento interpretativo è stata fatta chiarezza su quali siano le regole e le normative applicabili alle assemblee di società di capitali in caso di cessazione, ad oggi ancora vigente fino al 30 settembre pv, di quanto previsto dal regime dettato all’articolo 106 del D.L. 18/2020.
In estrema sintesi, la Massima sopra citata ha ribadito e chiarito quanto qui di seguito sintetizzato.
- Le condizioni alle quali è legittimo l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, dove è satato ribadito quanto espressamente risultante dall’articolo 2370, comma 4, del codice civile, in forza del quale, per le società per azioni, cessato il citato regime emergenziale, la legittimità dell’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione è subordinata a una clausola statutaria che lo preveda espressamente, quand’anche in via del tutto generica. Il Consiglio Notarile di Milano ha evidenziato come l’intervento con mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, è consentito ai soci delle società a responsabilità limitata, visto il silenzio della normativa di settore sul punto, anche in assenza di una apposita clausola statutaria, purché non espressamente vietato dal testo che regolamenta la governance delle società a responsabilità limitata. Infine, con la Massima in commento è stato precisato che, tanto per le società per azioni quanto per le società a responsabilità limitata, l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per l’intervento dei soci e di soggetti terzi alla compagine sociale – salvo specifiche diverse regole dettate dallo statuto – è soggetto alle disposizioni stabilite di volta in volta dall’avviso di convocazione, che può indicare limiti, condizioni e modalità di intervento con mezzi diversi dalla partecipazione fisica nel luogo indicato nell’avviso stesso (con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche dell’eventuale collegamento anche in momenti successivi, prima della riunione stessa).
- Il limite all’utilizzo di mezzi di telecomunicazione per l’intervento in assemblea, eventualmente derivante dall’assenza dell’apposita clausola statutaria nelle società per azioni, viene meno allorché si tratti di assemblea totalitaria, quando sia rappresentato l’intero capitale sociale e partecipi all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai sensi dell’articolo 2366, comma 4, del codice civile. Ciò che rileva nel caso di specie è la circostanza che tutti i partecipanti acconsentano, per il solo fatto di partecipare all’assemblea, a che tutti o alcuni degli stessi non siano fisicamente presenti in un medesimo luogo fisico, bensì siano collegati con i debiti mezzi di telecomunicazione.
- In caso di assemblea convocata con indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione si è ritenuto necessaria e sufficiente la presenza fiscia del solo segretario o notaio nel luogo di convocazione. Nello spcefico, la Commissione Scocietà del Consiglio Notarile di Milano ha dato atto come di come nulla osta ad ammettere l’assenza fisica del presidente nel luogo di convocazione, potendo egli valutare di essere in grado di dirigere i lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione, a seconda delle circostanze fattuali del caso concreto palesatosi.
- La Commissione Società ha sottolinetato che il dato letterale dell’articolo 2366 del codice civile – là dove dispone che l’avviso di convocazione deve indicare, tra l’altro, il “luogo dell’adunanza” – non pare decisivo nel senso di precludere una convocazione non già in un luogo fisico, bensì in un luogo “virtuale”, cui tutti gli aventi diritto accedano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. In conclusione, la Commissione enuncia che in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ai sensi dell’articolo 2370, comma 4, del codice civile – l’organo amministrativo (ovvero il soggetto che effettua la convocazione assembleare) possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico della stessa convocazione.
Avv. Enrico Marzano
Linares Pizzo – Notai Associati

