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LA RINUNCIA cd. “ABDICATIVA” ALLA PROPRIETÀ: LA NUOVA FRONTIERA DI AMMISSIBILITA’ DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

Con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente sancito l’ammissibilità dell’istituto della rinuncia alla proprietà immobiliare (cd. rinuncia abdicativa).

La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà è stata nell’ultimo decennio un tema di particolare interesse, che ha più volte sollecitato l’attenzione degli addetti ai lavori, alimentando un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

La tesi non favorevole all’ammissibilità dell’istituto in esame è stata sostenuta nel tempo da parte della dottrina, della giurisprudenza amministrativa e da un parere dell’Avvocatura dello Stato (nota prot. N. 137950 del 14 marzo 2018), secondo cui il negozio di rinuncia sarebbe nullo per illiceità della causa (cd. causa in concreto) nel caso in cui sia volto al solo fine egoistico di addossare costi e responsabilità civili allo Stato. Tale tesi era argomentata e sostenuta facendo perno sull’articolo 42 della nostra Carta Costituzionale il quale enuncia che “1. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. 3. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. 4. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”.

La pronuncia in commento delle Sezioni Unite ha invece chiarito, dipanando qualsiasi dubbio in merito, che la rinuncia cd. abdicativa:

  • costituisce una modalità di esercizio e di attuazione del diritto di proprietà, inteso come facoltà di disporre di quanto oggetto dello stesso;
  • comporta automaticamente (ex lege) l’acquisto del bene da parte dello Stato a titolo originario, ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza della titolarità del bene;
  • anche qualora sia motivata da un fine egoistico non potrebbe essere nulla per illiceità della causa, non esistendo nel nostro ordinamento un dovere di essere e di restare proprietario di un immobile per motivi di interesse generale;
  • è un atto unilaterale e non recettizio. Pertanto non serve accettazione ed è sufficiente la volontà del proprietario;
    • non esonera da responsabilità pregresse: obbligazioni o danni sorti prima dell’atto continuano a gravare sul rinunciante, anche se la proprietà viene persa per il futuro;
    • richiede la forma scritta ad substantiam e la trascrizione nei registri immobiliari.

 

Avv. Enrico Marzano

Linares Pizzo – Notai Associati